Passaggio da Inpgi a Inps, per i giornalisti il calcolo dei contributi previdenziali resta invariato

Il passaggio da Inpgi a Inps, avvenuto il 1° luglio 2022, non comporta per i giornalisti cambiamenti nel calcolo dei contributi previdenziali. Di conseguenza – come chiarito in una nota dalla Fnsi – il perimetro della contrattazione collettiva nazionale di riferimento rimane invariato.

La retribuzione minimale, così come accadeva con l’Inpgi, resta, secondo quanto specificato dalla circolare Inps numero 82 del 14 luglio 2022, quella stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. “Anche per l’anno 2022 – viene spiegato nella circolare Inpgi numero 1 del 2 febbraio – la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1 D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989)”.

Nella stessa circolare Inpgi viene precisato: “Anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva”. In caso di pluralità dei contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

“Nel caso dei giornalisti – ricorda infine l’Inpgi – ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la Fnsi e la Fieg e, limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale, il contratto stipulato tra la Fnsi e l’Aeranti-Corallo, nonché, per le aziende che rientrano nel campo di applicazione, il Ccnl Anso-Fisc/Fnsi”.

Per dettagli: https://www.fnsi.it/passaggio-da-inpgi-a-inps-il-calcolo-dei-contributi-previdenziali