Con una nota del 22 novembre 2022 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime della cumulabilità tra i redditi da lavoro e alcuni specifici trattamenti pensionistici erogati in favore dei giornalisti in precedenza iscritti all’ex Gestione sostitutiva Ago dell’Inpgi. Come è noto, questa gestione previdenziale è stata trasferita all’Inps dal 1° luglio 2022 in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022. Lo spiega con un comunicato l’Inpgi (Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani).
I tre ambiti rispetto ai quali interviene l’Inps, fornendo alcune precisazioni sui limiti di reddito da lavoro cumulabili e sui conseguenti obblighi dichiarativi, sono quelli relativi ai trattamenti di pensione di invalidità, pensione anticipata con “Quota 102” e pensione anticipata per i “lavoratori precoci”. Le disposizioni contenute nella nota esplicativa non intervengono sulla tematica delle modalità di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall’articolo 15 del Regolamento delle prestazioni dell’Inpgi, per il quale si attendono tutt’ora chiarimenti dall’Inps.
La disciplina relativa al regime dei trattamenti pensionistici era già stata oggetto di una prima illustrazione da parte dell’Inps con la Circolare 92 del 28 luglio 2022, nella quale era stato chiarito che, per le pensioni già erogate dall’Inpgi 1 prima del 1° luglio 2022 e per quelle liquidate successivamente a tale data dall’Inps ai giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avrebbero trovato applicazione le regole vigenti nell’ambito del Fondo Inps in materia di cumulo tra redditi da lavoro e assegno pensionistico.


