Per la seconda volta il Ministero della Giustizia ha bocciato la riforma sul praticantato giornalistico del Consiglio Nazionale dell’Odg, presieduto da Carlo Bartoli,. Il Ministero ha ribadito che la modifica della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 istitutiva dell’Ordine spetta esclusivamente al Parlamento. Pertanto, si legge in una nota, «il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti non può mai sostituirsi alle Camere con effettive innovazioni passate come nuovi criteri interpretativi dell’articolo 34 sul praticantato giornalistico». La decisione è stata comunicata con una lettera firmata da Giovanni Mimmo, direttore generale degli Affari Interni del Ministero.
La nota del Ministero
In riscontro a quanto comunicato con la nota in oggetto e, in particolare, all’adozione di nuovi
criteri interpretativi dell’art. 34 legge n. 69/1963, sostitutivi di quelli avallati con la delibera dell’8 novembre 2022 – e recanti mero aggiornamento di quelli già precedentemente approvati con delibera del 5 luglio 2002 –, con nota prot. DAG n. 61630.U del 17 marzo 2023 questa Direzione generale ha comunicato a codesto Consiglio nazionale che, alla luce della disamina del testo trasmesso, apparivano superati i fattori di criticità già evidenziati con nota prot. DAG n. 244968.U del 5 dicembre 2022. I criteri in questione, come noto, sono stati poi approvati con delibera del 28 marzo 2023. Di recente sono pervenuti, tuttavia, numerosi esposti, i quali stigmatizzano in capo a codesto organo consiliare nazionale un comportamento volto a eludere, in punto di fatto, le indicazioni ricevute dal Ministero vigilante: in particolare, sarebbe stata diramata dal Consiglio nazionale la seguente comunicazione a commento della citata delibera del 28 marzo 2023: “In base al nuovo testo, frutto di una proficua e leale collaborazione con il Ministero della Giustizia, i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia, potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. Tale modalità consente, in aggiunta alle altre previste dalla legge, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile”.
Con queste esatte parole, invero, si è espresso il Presidente del Consiglio nazionale in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito istituzionale al link https://www.odg.it/giornalisti-cnog-vara- nuove-modalita-per-ilpraticantato/50536. Orbene, premesso che i criteri adottati con la delibera del 28 marzo 2023 da parte di codesto Consiglio nazionale, nella loro formulazione testuale, non contengono alcun riferimento all’art. 34 della legge professionale che consenta di inferire una volontà di introdurre requisiti sostitutivi di quelli legali, giova ribadire che nessuna potestà regolamentare in materia di accesso al praticantato
giornalistico è stata attribuita dal legislatore al Consiglio nazionale, viepiù ove questa si configuri – ì come nelle indicazioni metodologiche fornite dal Presidente – derogatoria alla fonte normativa primaria.
Come già esaustivamente argomentato nella nota prot. DAG n. 244968.U del 5 dicembre 2022, infatti, il complesso normativo contenuto negli art. 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e nell’art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, stabilisce in modo chiaro e univoco i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel registro dei praticanti, ancorandola al riferimento diretto e ineludibile a una testata e un direttore responsabile. Ne consegue, inevitabilmente, che l’unica possibile accezione di legittimità dei criteri “interpretativi” adottati con la delibera del 28 marzo 2023 da codesto Consiglio nazionale può risiedere in un loro affiancamento a quelli di matrice legale: questi, invero, sono attualmente vigenti e non possono in alcun modo essere pretermessi, sino a quando, per ipotesi, non dovessero essere modificati dal legislatore. Del resto, con il nulla osta sopra menzionato questo Ministero non ha inteso esprimere, come più volte sottolineato nelle interlocuzioni istituzionali, consenso a una deroga rispetto al sistema legislativo contenuto in norme primarie – peraltro, radicalmente in contrasto con le chiare indicazioni fornite all’ente con la citata nota del 5 dicembre u.s. – , sicché l’adozione di un mero aggiornamento di criteri in vigore dal 2002, applicati, finora, senza che si ponesse alcun dubbio circa il parallelo obbligo di applicare anche le norme imperative, non sembrava all’evidenza integrare profili di illegittimità.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte – rispetto a cui si richiama, per completezza,
quanto già illustrato con nota prot. DAG n. 244968.U del 5 dicembre 2022 –, si invita con assoluta urgenza codesto Consiglio nazionale a rettificare il comunicato relativo ai criteri indicati nella delibera del 28 marzo 2023, precisando a tutti gli ordini regionali che si tratta di un corpus regolamentare aggiuntivo rispetto alle prescrizioni di legge, senza in alcun modo costituire una deroga ai requisiti imperativamente richiesti, in particolare, dagli art. 33 e 34 della legge professionale, nonché dell’art. 36 del regolamento attuativo.
In quest’ottica, i nuovi criteri “interpretativi” possono essere utilizzati ferma restando la
persistente operatività di quanto stabilito dalle norme fondamentali contenute nella legge
professionale, che va obbligatoriamente e prioritariamente applicata per disciplinare l’accesso al praticantato giornalistico. Al contempo, e negli stessi termini, si invitano codesti Consigli regionali, sottoposti, al pari di quello nazionale, alla vigilanza del Ministero della giustizia, a fare riferimento in ogni caso, per l’accesso al praticantato giornalistico, alle previsioni contenute nelle norme primarie che regolamentano la professione del giornalista, al fine di non consentire accesso indebito a soggetti privi dei requisiti imposti dal quadro normativo attualmente vigente. Nel restare in attesa di un pronto riscontro da parte di codesto Consiglio nazionale e di codesti Consigli regionali, si porgono cordiali saluti.


