La lunga storia della legge 150 del 2000 che riguarda la figura del giornalista impegnato nelle pubbliche amministrazioni ha portato alla ribalta il caso del Comune di Trento. Le anomalie hanno riguardato il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di un giornalista. Sull’argomento interviene il giornalista professionista Walter Todaro, iscritto all’Odg della Lombardia e redattore dell’ufficio stampa del Consiglio regionale della Lombardia.
Benjamin Button nasce con la salute di un novantenne: artrite, cataratta, sordità. Dovrebbe morire il giorno dopo e, invece, più passa il tempo più ringiovanisce. La storia della legge 150 del 2000 ripercorre le impronte del personaggio interpretato da Brad Pitt al contrario: nasce in un giorno di inizio giugno del 2000 forte ed energica. Porta una ventata di speranza e novità nel mondo dell’informazione pubblica, ma subito dopo invecchia e, in pochi anni, viene dimenticata e abbandonata in archivi polverosi che non apre più nessuno. Da oltre vent’anni le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (e i criteri di accesso) sono regolate da una legge, la 150/2000. O, sarebbe meglio, usare il condizionale: dovrebbero. Perché, ancora oggi, si verificano casi come quello di qualche settimana fa del Comune di Trento (e di tanti altri enti pubblici) dove non si sono accorti dell’esistenza delle legge 150. Forse erano distratti o forse ventidue anni sono pochi per i tempi della Pubblica Amministrazione. Così il Comune pubblica un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di un giornalista e in dodici pagine, tra codici, leggi, decreti legge e decreti legislativi, non c’è spazio per l’unica legge che, invece, avrebbe dovuto essere riportata: la legge 150, appunto. E non conoscendo la legge sulla comunicazione pubblica a Trento non possono sapere che la normativa non fa distinzione tra giornalisti pubblicisti e professionisti. E così inseriscono (illegittimamente) tra i requisiti per poter partecipare al bando l’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti nell’elenco dei professionisti. Non contenti si inventano un altro requisito per l’ammissione: l’esperienza professionale di almeno 5 anni, anche non continuativi, come giornalista professionista nella qualifica di vice caposervizio o come giornalista professionista presso amministrazioni pubbliche in figure professionali per le quali è richiesta l’iscrizione nell’elenco dei professionisti (figure che non esistono perché non previste dalla Legge 150). Il “caso Trento” purtroppo è solo l’ultimo in ordine di tempo. La realtà è che il mondo immaginato dalla 150 nel 2000 non esiste più. Da qui deve ripartire l’iter che dovrà portare a una nuova legge, a cominciare dalle competenze degli addetti stampa e dal ruolo del portavoce.


