Gli italiani sono chiamati a votare per decidere se e come cambiare la giustizia del nostro
Paese. Potranno farlo andando alle urne domenica 12 giugno, ed esprimendo la loro preferenza in merito a cinque quesiti referendari. Le regole di voto sono quelle proprie di ogni referendum abrogativo: la votazione su ciascun quesito sarà valida solo se verrà raggiunto il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto; l’elettore voterà SÌ al singolo quesito se vuole abrogare la norma oggetto del quesito stesso; voterà invece NO per mantenere quella specifica disposizione.
Quesito 1: scheda rossa
Riguarda l’integrale abrogazione della cosiddetta Legge Severino, che prevede la decadenza dalla carica e l’incandidabilità, per almeno sei anni, di parlamentari, europarlamentari, membri del governo ed amministratori locali che – tra l’altro – siano stati condannati ad almeno due anni di reclusione per delitti di particolare allarme sociale (fra tutti, mafia narcotraffico e corruzione). Nei confronti dei soli amministratori locali è poi prevista la sospensione automatica dalla carica in presenza di sentenza non passata in giudicato. La sentenza non definitiva può essere anche solo di primo grado, se interviene per reati particolarmente gravi; deve trattarsi invece di una sentenza d’appello, confermativa di quella di primo grado, nel caso di reati meno gravi.
Le ragioni del sì
√ Garantire la presunzione di innocenza degli amministratori locali, che oggi sono
automaticamente sospesi in presenza di sentenza non definitiva, spesso poi riformata nei gradi successivi.
√ Eliminare l’attuale disparità di trattamento tra la posizione degli amministratori locali e
quella dei parlamentari, i quali ultimi possono essere dichiarati decaduti solo a seguito di
sentenza definitiva.
√ Ristabilire un vero equilibrio tra poteri dello Stato, disincentivando la politicizzazione dei processi.
Le ragioni del no
√ Impedire a soggetti condannati in via definitiva di candidarsi o di continuare il proprio
mandato elettorale (articolo 54 della Costituzione: le funzioni pubbliche devono essere
svolte con disciplina e onore).
√ La presunzione di innocenza può essere garantita correggendo, con legge ordinaria, la
sola ipotesi di sospensione automatica degli amministratori locali prevista dalla Legge
Severino (legge che invece, con una vittoria del SÌ, verrebbe travolta interamente, anche
nella sua parte relativa alla decadenza dei politici in caso di condanna definitiva).
Quesito 2: scheda arancione
Propone di modificare i presupposti per applicare una misura cautelare. Le misure
cautelari sono provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale (tra cui custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento alla persona offesa) applicabili a
soggetti in attesa di sentenza, che si presumono quindi innocenti perché non ancora
condannati in via definitiva.
Il Giudice può oggi applicare una misura cautelare in presenza di: 1. gravi indizi di
colpevolezza a carico del destinatario della misura; 2: una delle seguenti esigenze
cautelari: pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di commissione di gravi delitti, tra i quali uso di armi, uso di violenza personale, reati contro l’ordine
costituzionale o di criminalità organizzata, nonché delitti “della stessa specie di quello per
cui si procede”. In quest’ultimo caso, la possibilità di applicare carcere o domiciliari è
peraltro limitata ai delitti puniti con pena massima di almeno cinque anni ed a quella
specifica di finanziamento illecito dei partiti. Nella prassi, il pericolo di commissione di delitti “della stessa specie di quello per cui si procede” è quello più frequentemente richiamato dai provvedimenti cautelari, spesso spiccati nell’ambito di procedimenti per reati minori (quali furti, piccoli spacci, ecc.). I sostenitori del SÌ propongono di abolire solo quest’ultimo inciso (“della stessa specie di quello per cui si procede”), in modo da non consentire più l’applicazione di misure cautelari motivata dal solo rischio di reiterazione, e di limitarla ai reati commessi con violenza o armi o in contesti di criminalità organizzata o di eversione costituzionale.
Le ragioni del sì
√ Garantire la presunzione di non colpevolezza, impedendo l’abuso della carcerazione
preventiva, di cui potrà farsi applicazione solo eccezionale, secondo le originarie intenzioni dei padri costituenti (art. 13 Cost.).
√ Contrastare il cronico problema del sovraffollamento. Ad oggi, in Italia, la popolazione
carceraria conta circa 67 mila detenuti su 43 mila posti disponibili, di cui circa 27 mila (più
di un terzo) in attesa di condanna definitiva, e circa 13 mila ancora in attesa di sentenza di primo grado.
√ Ridurre gli oneri economici statali per il mantenimento in carcere e gli indennizzi dovuti
per l’ingiusta detenzione di tutti i soggetti assolti dopo esser stati ingiustamente arrestati (circa mille all’anno, per un totale di circa 30 mila dal 1992 al 2020, con oneri per lo Stato pari, nel medesimo periodo, a quasi 800 milioni di euro).
Le ragioni del no
√ Esistono già limiti adeguati all’applicazione indiscriminata delle misure cautelari (come,
ad esempio, i limiti di pena per la custodia in carcere).
√ L’abrogazione dell’inciso normativo limiterebbe l’applicazione non solo della custodia
cautelare in carcere, ma anche delle altre misure cautelari. In tal modo, diventerebbe
quasi impossibile, ad esempio, applicare allo stalker il divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla sua presunta vittima.
√ Con l’abrogazione si finirebbe per impedire l’applicazione di misure cautelari anche nel
caso di reati comunque seri, quali lo spaccio, il furto o molti crimini dei colletti bianchi.
Quesito 3: scheda gialla
Mira ad eliminare la facoltà, oggi concessa a tutti i magistrati, di cambiare funzione nel
corso della loro carriera, passando liberamente dal ruolo di giudice a quello di pubblico
ministero, e viceversa. La questione viene affrontata anche dalla Riforma Cartabia, che vorrebbe portare a due o a uno (dagli attuali quattro) i possibili passaggi di funzioni nella carriera di un magistrato. Il sì al quesito eliminerebbe del tutto questa possibilità, con l’obbligo per il magistrato di decidere, sin dall’inizio della sua carriera, se fare il P.M. o se fare il Giudice.
Le ragioni del sì
√ Garantire l’effettiva terzietà della funzione giudicante: i giudici saranno finalmente in
posizione di equidistanza da accusa e difesa, come avviene in tutte le grandi democrazie.
√ Contrastare la formazione dello spirito corporativo che ad oggi unisce Giudici e Pubblici
Ministeri, e che obiettivamente ostacola quella equidistanza.
Le ragioni del no
√ Il PM non è un persecutore ma agisce in base al principio costituzionale
dell’obbligatorietà dell’azione penale, declinazione del principio di uguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge.
√ Il PM, al pari del Giudice, esercita una funzione pubblica e partecipa alla giurisdizione,
sia pur in posizione diversa da quella del collega giudicante.
√ I passaggi da una funzione all’altra della magistratura avvengono in numero trascurabile rispetto al totale dei magistrati in servizio: ogni anno, solo il 2-3% dei magistrati italiani cambia funzione (da Giudice a P.M. o viceversa).
Quesito 4: scheda grigia
Riguarda la valutazione professionale dei magistrati. L’organo disciplinare di giudici e pubblici ministeri è il Consiglio Superiore della Magistratura, che esprime valutazioni sulla professionalità dei magistrati elaborate sulla base di pareri forniti da organi consultivi (Consiglio direttivo e Consigli Giudiziari). Tali pareri vengono discussi e deliberati dalla sola componente togata di questi organi, non invece dai laici (avvocati e professori in materie giuridiche) ancorché siano a tutti gli effetti membri degli stessi organi. La proposta referendaria intende appunto consentire anche ai membri laici la partecipazione alle discussioni ed alle deliberazioni sui pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati.
Le ragioni del sì
√ La magistratura non è una corporazione, ma un ordine autonomo ed indipendente
secondo il disegno dei padri costituenti.
√ Il parere espresso dal Comitato direttivo e dai Consigli giudiziari è frutto di una delibera collegiale, in quanto espressione di una maggioranza composta da laici e togati. Ciò rende alquanto improbabile il pericolo paventato dai sostenitori del no, ossia che il singolo avvocato possa ottenere, con l’approvazione degli altri membri del collegio (in
maggioranza togati), una valutazione negativa su un magistrato che gli sia inviso per ragioni professionali.
Le ragioni del no
√ La riforma favorirebbe i potenziali conflitti d’interessi dell’avvocato, che potrebbe valutare
negativamente l’operato di un magistrato cui sia stato contrapposto, o che non gli abbia
dato ragione, in un determinato processo.
√ A parti invertite, gli avvocati non accetterebbero mai che dei laici (ossia, dei non
avvocati) possano appartenere al loro organo disciplinare e concorrere alle relative
deliberazioni.
Quesito 5: scheda verde
Riguarda le norme che regolano l’elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della
Magistratura, ed in particolare le modalità di presentazione delle loro candidature. Il tema
è stato dibattuto, nei mesi scorsi, nell’ambito del cosiddetto “sistema Palamara”.
L’attuale disciplina prevede che il magistrato che intenda candidarsi all’elezione del CSM
debba avere il supporto di “una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta”.
L’approvazione del quesito determinerebbe l’eliminazione di tale presupposto di
candidabilità e della relativa soglia numerica, consentendo a ciascun magistrato di
presentare la propria candidatura senza il supporto “elettorale” di altri colleghi.
Le ragioni del sì
√ Favorire candidature e votazioni basate sulle qualità professionali del magistrato, e non sulla sua corrente di appartenenza.
√ Spoliticizzare la magistratura, ancora oggi dominata da correnti “di destra”, “di centro” e “di sinistra”. Eliminare il peso delle correnti anche nella fase successiva a quella elettorale, legata alla ordinaria operatività del CSM.
√ Favorire la terzietà dei magistrati giudicanti: non può fare l’arbitro – sostengono i
promotori del quesito – chi indossa la stessa casacca (ovvero, chi appartenga alla stessa
corrente) di uno dei due giocatori in campo.
Le ragioni del no
√ Le liste svolgono una funzione comunque positiva, perché consentono di ottenere una
prima scrematura tra i vari candidati.
√ L’abrogazione della norma non risolverebbe il problema delle correnti, che
continuerebbero a formarsi comunque anche in caso di eliminazione delle liste.
di Danilo Cilia, avvocato penalista a Milano


