Articolo 34 e iscrizione al registro praticanti Odg senza testata e direttore responsabile, il ministero della Giustizia blocca la delibera del Cnog

Paolo Pirovano

L’autoriforma del praticantato, recentemente approvata a maggioranza dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, è stata giudicata illegittima e potenzialmente discriminatoria dal Ministero della Giustizia. “È una bella lezioncina – ha scritto in una nota Paolo Pirovano, già segretario nazionale Odg con Enzo Iacopino presidente – che la Direzione generale degli Affari Interni di via Arenula impartisce a chi con presunzione e arroganza unite a un incredibile delirio di onnipotenza, riteneva di poter scavalcare legge istitutiva dell’Ordine e Parlamento. Nel documento i tecnici del Ministero ricordano inoltre che il Consiglio dell’Ordine – sia esso nazionale o regionale – che non rispetta la legge, può essere commissariato. Dopo essere stati sbugiardati in modo così inequivocabile dal massimo organo di vigilanza delle delibere consiliari, l’unica e dignitosa via di uscita per chi governa l’Ordine nazionale, sono le dimissioni”.

La notizia viene riportata oggi, martedì 13 dicembre 2022, da giornalistitalia.it che scrive:

“Il Ministero della Giustizia ha sonoramente bocciato e rispedito al mittente la delibera con cui, l’8 novembre scorso, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato, con 30 voti a favore, 16 contrari e 4 astenuti, i “Criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei Praticanti”. Delibera contenente una norma finalizzata a consentire «in via eccezionale e su casi specifici, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile“.

Il presidente Odg nazionale Carlo Bartoli

Secondo il Ministero della Giustizia: “Si tratta di un intervento di contenuto normativo non consentito dal sistema ordinamentale, nel quale la legge istitutiva dell’Ordine professionale ha predeterminato in modo compiuto e organico le modalità di iscrizione nel registro dei praticanti in ragione di un periodo svolto presso una testata e con un direttore responsabile, senza delegare alcun potere normativo autonomo in capo al Consiglio nazionale che abbia attitudine derogatoria alle fonti primarie”.

Il Ministero della Giustizia, diretto da Giovanni Mimmo – prosegue giornalistitalia.it – ha scritto al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti su sollecitazione dei consiglieri nazionali di opposizione che, dopo l’approvazione della delibera, hanno fortemente criticato il provvedimento invocando un provvedimento “protettivo” volto a sospenderne l’operatività“.

Il Ministero della Giustizia dunque “alla stregua di queste considerazioni, in definitiva, invita il Consiglio nazionale a revisionare i criteri interpretativi deliberati in data 8 novembre 2022 nei termini sopra esplicitati, al fine di risultare coerenti Con quanto disposto dagli articoli 33 e 34 della legge professionale, nonché dell’art. 36 del regolamento attuativo”.